Il collegio dei revisori o il revisore unico è appunto un organo dell'ente e, in quanto tale, il relativo funzionamento è disciplinato dall'ente con proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, come previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo. [...]
Il collegio dei revisori o il revisore unico è appunto un organo dell'ente e, in quanto tale, il relativo funzionamento è disciplinato dall'ente con proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, come previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo. In ordine al funzionamento dell'organo di revisione le disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n.267 del 2000 si limitano a prevedere, all'articolo 237, comma 2, che l'organo è tenuto a redigere "un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate" e, all'articolo 239, comma 3, che l'ente locale è tenuto a dotare l'organo dei mezzi necessari per lo svolgimento propri compiti. Da ultimo, non certo per ordine di importanza, si richiamano le funzioni attribuite all'organo di revisione come individuate dal citato articolo 239, alcune delle quali presuppongono la necessaria e assidua presenza presso l'ente. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene che, in linea generale e di regola, l'organo di revisione non possa che svolgere le proprie funzioni presso la sede dell'ente per conto del quale svolge l'incarico, ferma restando la potestà regolamentare dell'ente stesso in ordine al funzionamento dell'organo e, quindi, anche circa le modalità e il luogo di svolgimento delle relative funzioni.