Il quadro normativo attuale relativo emissione in atmosfera prevede che ogni impianto che produca emissioni in atmosfera sia preventivamente autorizzato dagli Enti preposti (SUAP, Province) e rispetti i valori limite imposti. [...]
Il quadro normativo attuale relativo emissione in atmosfera prevede che ogni impianto che produca emissioni in atmosfera sia preventivamente autorizzato dagli Enti preposti (SUAP, Province) e rispetti i valori limite imposti. Gli articoli 272 (commi 1 e 2) e 269 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente) regolano le emissioni in atmosfera, distinguendo tra attività a inquinamento scarsamente rilevante (art. 272, c. 1 - solo comunicazione), attività in deroga (art. 272, c. 2 - adesione ad autorizzazione generale regionale) e attività ordinarie (art. 269 - autorizzazione specifica ordinaria o tramite AUA), definendo i criteri per rientrare in ciascuna categoria e le relative procedure autorizzative. L'art. 269 si applica quando le attività non rientrano nelle deroghe, richiedendo una specifica autorizzazione, mentre l'art. 272 semplifica gli adempimenti per le attività a minor impatto, tramite comunicazione (c.1) o adesione (c.2) a provvedimenti generali. Per le aziende soggette all' AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) tale autorizzazione va a sostituire quella relativa alle emissioni ai sensi dell’art. 269 e dell’art.272 del D.Lgs. 152/2006.