La gestione dei rifiuti trova come testo di legge di riferimento il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” emanato con lo scopo di riordinare la complessa normativa ambientale. [...]
La gestione dei rifiuti trova come testo di legge di riferimento il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” emanato con lo scopo di riordinare la complessa normativa ambientale. La disciplina prevede, una serie di divieti e obblighi a carico dei produttori e detentori di rifiuti e dei soggetti che esercitano attività professionali attinenti ai rifiuti, che comprendono l'obbligo di autorizzazione per la gestione di impianti fissi e mobili di gestione dei rifiuti, il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187, D.Lgs. 152/2006), l'obbligo di tenuta di un formulario di identificazione per il trasporto e di un registro di carico e scarico, la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (artt. 189, 190 e 193, D.Lgs. 152/2006), l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti. Al fine di individuare il campo di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti stabilite dal D.Lgs. 152/2006, si evidenzia che queste non si applicano ad alcune tipologie di rifiuto, per le quali la gestione è disciplinata da norme specifiche (art. 185 D.Lgs. 152/2006).
L’Ufficio Ciclo integrato Rifiuti ha competenza in materia di: Gestione delle attività connesse al rilascio, rinnovo e/o modifiche, delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, ed al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Verifica dei presupposti per l’iscrizione al Registro Provinciale degli impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata; Attività di controllo degli impianti di trattamenti rifiuti e delle attività svolte nei siti contaminati e in quelli già oggetto di interventi di bonifica. Il Registro digitale istituito dal Settore Bonifiche e Rifiuti, contiene l'elenco delle imprese iscritte al Registro Provinciale per il recupero dei rifiuti non pericolosi ex art. 216 D. LGS. 152/2006; la sezione NOTE contiene gli estremi degli atti successivi all'Iscrizione nel registro attraverso i quali ciascuna è stata rinnovata/modificata. N.d.R. l'iscrizione alla procedura semplificata è uno dei titoli che, con l'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, è confluito nell'Autorizzazione Unica Ambientale.
Bonifica dei siti contaminati La procedura di bonifica dei siti contaminati si basa principalmente sul d.lgs. 152/2006 (Parte Quarta, Titolo V) e segue le linee guida regionali della D.G.R. 296/2019 (e successive modifiche), che dettagliano le fasi amministrative e tecniche. Il processo inizia con un'analisi per accertare la contaminazione, seguono la valutazione e la pianificazione degli interventi, e si conclude con la realizzazione dei lavori e il monitoraggio post-bonifica, con l'ARPA Lazio che fornisce supporto tecnico.